PAR. 11.7 MATERIALI E PRODOTTI A BASE DI LEGNO
11.7.1. GENERALITA’
Per quanto riguarda la qualificazione dei materiali e dei prodotti a base di legno per usi strutturali si richiamano le procedure illustrate al paragrafo 11.1. Il nuovo riferimento, che ha sostituito la precedente Direttiva 89/106/CEE sui Prodotti da costruzione (CPD 89/106) citata dalle NTC 2008, è il Regolamento UE 305/2011 (CPR 305/2011) recepito in Italia attraverso il D.Lgs. n. 106 del 16 giugno 2017al fine di regolarne gli aspetti di competenza nazionale.
11.7.10. PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE – CENTRI DI LAVORAZIONE
Il sotto-paragrafo, che è stato notevolmente ampliato rispetto a quanto contenuto nelle precedenti NTC, riordina le procedure di identificazione, qualificazione e accettazione dei prodotti e impartisce le disposizioni che fabbricanti, centri di lavorazione e fornitori intermedi devono rispettare per garantire le caratteristiche e le prestazioni dei materiali forniti.
11.7.10.1. FABRICANTI E CENTRI DI LAVORAZIONE
La voce 1 del sotto-paragrafo 11.7.10 disciplina gli obblighi dei fabbricanti, dei centri di lavorazione e dei fornitori intermedi, che possono essere così sintetizzati (con qualche semplificazione):
Per i fabbricanti definisce per i prodotti strutturali a base di legno, qualora non sia applicabile la procedura di marcatura CE secondo norma armonizzata EN oppure in base a specifico ETA, le disposizioni per la Qualificazione nazionale che sono da intendersi integrative di quanto già specificato in via generale per tutti i materiali al punto B del § 11.1.
Il termine del rinnovo degli attestati di Qualificazione (la cui durata sarà di 5 anni) non sarà la fine di febbraio bensì quella di gennaio.
Le imprese oggetto di qualificazione entro il 31 gennaio di ogni anno trasmettono al Servizio tecnico centrale evidenza documentale dei controlli effettuati sulla produzione nell’anno precedente.
Per i Centri di Lavorazione del legno strutturale, definiti come gli stabilimenti nei quali vengono effettuate le lavorazioni degli elementi base già qualificati all’origine per dare loro la configurazione finale per il cantiere (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che di legno lamellare (si intendono compresi anche i pannelli di tavole a strati incrociati) la norma stabilisce le procedure per il rilascio dell’Attestato di denuncia di attività da parte del Servizio Tecnico Centrale.
Tutte le forniture di elementi in legno strutturale devono riportare il marchio del fabbricante e del centro di lavorazione nel quale siano state eventualmente lavorate, ed essere accompagnate da adeguata documentazione.
11.7.10.1.2. FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Il punto 1.2 del sotto-paragrafo 11.7.10 specifica la documentazione che deve accompagnare tutte le forniture di legno strutturale ed è stato aggiornato in funzione del Regolamento UE 305/2011.
La documentazione accompagnatoria deve comprendere:
– il documento di marcatura CE, secondo il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP o AVCP) applicabile al prodotto, oppure l’attestato di qualificazione o il certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
– la dichiarazione di prestazione DoP rilasciata dal fabbricante come da Regolamento (UE) n.305/2011 oppure la dichiarazione del Legale Rappresentante dello stabilimento in cui vengono riportate le informazioni riguardanti le caratteristiche essenziali del prodotto fornito. La DoP, che sostituisce la precedente “Dichiarazione di Conformità”, contiene in maniera più chiara e completa le caratteristiche prestazionali del materiale rispetto alla precedente dichiarazione prevista dalla direttiva CPD 89/106. La Dop viene rilasciata per tutti i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o di una valutazione tecnica europea; essa deve fare riferimento al Certificato di Costanza della Prestazione (sostituisce il precedente Certificato di Conformità) rilasciato al fabbricante da un organismo notificato ai sensi del CPR ed in base alla norma armonizzata o all’ETA del prodotto.
– nel caso di prodotti provenienti da un centro di lavorazione, oltre ai suddetti documenti vanno allegate la copia dell’attestato di denuncia dell’attività del centro di lavorazione e la specifica dichiarazione del Direttore tecnico della produzione inerente il lotto di fornitura e la descrizione delle lavorazioni eseguite.
11.7.10.2. CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
La voce 2 del sotto-paragrafo 11.7.10 disciplina dettagliatamente i controlli in accettazione demandati al Direttore dei Lavori.
Per gli elementi di legno lamellare dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione delle tavole e alle prove svolte nello stabilimento di produzione, per lo specifico lotto di fornitura, sui giunti a pettine e sui piani di incollaggio (questa documentazione è un estratto del relativo registro tenuto dal produttore. Nel caso di fabbricanti esteri potrà essere complicato acquisirla). Inoltre, su almeno il 5% del materiale fornito, deve essere eseguito il controllo sull’orientamento delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra nodo e giunto, secondo le disposizioni della UNI EN 14080.
Per gli elementi di legno massiccio, su ogni fornitura, dovrà essere eseguita obbligatoriamente in cantiere una nuova classificazione visuale su almeno il cinque per cento degli elementi del lotto di fornitura, da confrontare con quella effettuata nello stabilimento.
Per gli altri elementi giuntati di cui ai paragrafi 11.7.3, 11.7.5 ed 11.7.6, dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla classificazione del materiale base e alle prove meccaniche previste nella documentazione relativa al controllo di produzione in fabbrica, svolte obbligatoriamente in stabilimento relativamente allo specifico lotto della fornitura. Inoltre, su almeno il 5% del materiale pervenuto in cantiere, deve essere eseguito il controllo della disposizione delle lamelle nella sezione trasversale e la verifica della distanza minima tra giunto e nodo, secondo le specifiche tecniche applicabili.
Infine, su almeno il 5% degli elementi di legno lamellare e degli elementi giuntati di cui ai paragrafi 11.7.3, 11.7.5 ed 11.7.6 forniti in cantiere, deve essere eseguito il controllo dello scostamento dalla configurazione geometrica teorica secondo le tolleranze di cui al § 4.4 (In pratica si tratta di verificare gli scostamenti fuori tolleranza geometrica che potrebbero essere significativi per elementi soggetti a fenomeni di instabilità).
Il Direttore dei Lavori può far eseguire ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate dalla norma.
Per gli elementi meccanici di collegamento di cui al § 11.7.8, in fase di accettazione in cantiere, il Direttore dei lavori verifica la prevista documentazione di qualificazione, la corrispondenza dimensionale, geometrica e prestazionale a quanto previsto in progetto, ed acquisisce i risultati delle prove meccaniche previste nelle procedure di controllo di produzione in fabbrica. Il Direttore dei lavori effettua, altresì, prove meccaniche di accettazione in ragione della criticità, della differenziazione e numerosità degli elementi di collegamento (il probabile riferimento che sarà chiarito in circolare è ai collegamenti delle zone dissipative qualora non siano già state condotte prove e sperimentazioni richieste dalla normativa vigente).
Nei casi in cui non siano soddisfatti i controlli di accettazione, oppure sorgano dubbi sulla qualità e rispondenza dei materiali o dei prodotti a quanto dichiarato, oppure qualora si tratti di elementi lavorati in situ, oppure non si abbiano a disposizione le prove condotte in stabilimento relative al singolo lotto di produzione, si deve procedere ad una valutazione delle caratteristiche prestazionali degli elementi attraverso una serie di prove distruttive e/o non distruttive con le modalità specificate dalla norma.
Come si evince da quanto in sintesi sopra riportato maggiore responsabilità viene conferita al Direttore dei lavori in ambito di accettazione in cantiere dei materiali strutturali. La documentazione richiesta ai produttori, in alcuni casi (prove distruttive in stabilimento) appare di difficile reperibilità specie nel caso di fabbricanti esteri. Tutte le lavorazioni devono essere certificate tramite specifica dichiarazione del Direttore tecnico del Centro di lavorazione.